Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 apr 1986
1. Alle condizioni previste dal presente regolamento, è incentivata l'esecuzione di azioni pubblicitarie e promozionali a favore del burro destinato al consumo diretto, messo in vendita in applicazione del regolamento (CEE) n. 3143/85. 2. Le azioni di cui al paragrafo 1 devono essere proposte e realizzate entro il 1o aprile 1987 da organismi o imprese che possiedano le qualifiche e le esperienze necessarie allo scopo e offrano le garanzie richieste per assicurare che tali azioni vengano portate a buon fine. 3. Qualora per la realizzazione delle azioni proposte sia necessario implicare terzi subappaltatori, la proposta deve comprendere una domanda debitamente motivata da cui risulti che detti subappaltatori soddisfano alle condizioni del paragrafo 2. 4. Non sono prese in considerazione le proposte presentate da organismi o imprese di cui al paragrafo 2 le cui attività riguardino, parzialmente o globalmente, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e di prodotti lattiero-caseari.
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