Art. 2
In vigore dal 18 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 8.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 38.
(3) GU n. L 234 del 31. 8. 1985, pag. 80.
Storico versioni
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