Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 apr 1986
1. L'aiuto all'ammasso di cui all' del regolamento (CEE) n. 627/85 è fissato, per i prodotti della campagna di commercializzazione 1985/1986, nell'allegato del presente regolamento. 2. Per le uve secche di Corinto l'aiuto sopra indicato, valido sino a fine febbraio 1987, viene moltiplicato per il coefficiente 0,972, fatta salva l'applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 2347/84 della Commissione (4).
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