Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore l'11 giugno 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.
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