Art. 9

Art. 9

In vigore dal 17 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 9. (3) GU n. L 98 dell'11. 4. 1978, pag. 5. (4) GU n. L 28 del 2. 2. 1979, pag. 10. (5) GU n. L 59 del 4. 3. 1980, pag. 18. (6) GU n. L 35 del 7. 2. 1981, pag. 11. (7) GU n. L 28 del 5. 2. 1982, pag. 10. (8) GU n. L 71 del 17. 3. 1983, pag. 27. (9) GU n. L 206 del 2. 8. 1984, pag. 11. (10) GU n. L 69 del 9. 3. 1985, pag. 36. (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
Storico versioni

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