Art. 2
In vigore dal 17 apr 1986
1. Le azioni di ricerca di cui all', paragrafo 1, sono proposte ed attuate da istituiti di ricerca, enti o imprese che hanno la loro sede nella Comunità che:
a) possiedono le qualifiche e l'esperienza necessarie,
b) offrono adeguate garanzie circa il buon esito dei lavori.
Non sono prese in considerazione le proposte fatte da istituiti di ricerca, organismi o imprese le cui attività comprendono in tutto o in parte la produzione, la distribuzione o la promozione delle vendite di prodotti di imitazione del latte e di prodotti lattiero-caseari.
2. Il finanziamento comunitario è limitato al 75 % delle spese relative alle azioni di cui all', paragrafo 1.
3. Le spese generali dovute alle azioni di cui all', paragrafo 1, sono finanziate soltanto nella misura del 2 % del totale approvato.
Storico versioni
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