Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1986. Per il Consiglio Il Presidente E. M. SCHOO (1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 322 del 28. 11. 1980, pag. 30. (3) GU n. L 279 del 19. 10. 1985, pag. 3. (4) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1. (5) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
Storico versioni

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