Art. 2
In vigore dal 17 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 17 aprile 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
E. M. SCHOO
(1) GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 1.
(2) GU n. L 322 del 28. 11. 1980, pag. 30.
(3) GU n. L 279 del 19. 10. 1985, pag. 3.
(4) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.
(5) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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