Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 3461/85 è modificato come segue:

In vigore dal 17 apr 1986
1. All', paragrafo 2, secondo trattino, la data del 15 marzo è sostituita da quella del 15 luglio. 2. Dopo l' è inserito il seguente articolo: « Articolo 2 bis 1. Durante la campagna 1985/1986 gli stati membri interessati possono far procedere entro il 1o luglio a uno studio necessario all'elaborazione del programma di cui all'. A tal uopo lo stato membro interessato presenta alla Commissione al più tardi il 30 aprile 1986 una proposta che indichi almeno: a) il nome e l'indirizzo dell'organismo designato dallo stato membro per l'esecuzione dello studio in questione, b) tutti i particolari relativi alle ricerche proposte, con l'indicazione delle scadenze di esecuzione, dei risultati previsti e dei terzi che partecipano eventualmente all'esecuzione; c) il prezzo netto, tasse escluse, offerto per queste ricerche, espresso nella moneta dello stato membro sul cui territorio l'organismo è stabilito con la ripartizione dell'importo fra le varie voci e il relativo piano di finanziamento. 2. La Commissione esamina le proposte e qualora ritenga che soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1 stipula un contratto con l'organismo interessato, dopo averne informato il comitato di gestione per i vini. La Commissione trasmette una copia del contratto allo stato membro interessato e al suo organismo d'intervento. 3. Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle azioni di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4 ». 3. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo: « 4. Possono essere effettuati studi, che consentano di verificare l'efficacia delle azioni durante o dopo il periodo di realizzazione. Durante la campagna 1985/1986, il costo totale degli studi di cui al primo comma e all'articolo 2bis è finanziato solo nei limiti del 10 % dell'importo globale previsto per ciascuno stato membro all', paragrafo 3 ». 4. All'articolo 4, paragrafo 1, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente: « I contratti di cui all', paragrafo 3 e all'articolo 2 bis, paragrafo 2 prevedono un capitolato d'oneri ». 5. All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo: « 4. Le spese generali derivanti dalla realizzazione delle azioni e degli studi sono finanziate solo nei limiti del 2 % dell'importo totale approvato per ciascuno stato membro ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1107:oj#art-1