Art. 2

Art. 2

In vigore dal 16 apr 1986
Il quantitativo che ogni produttore deve consegnare alla distillazione è stabilito applicando al volume di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 854/86 la percentuale che corrisponde, nella tabella che figura in allegato, alla resa ottenuta dal produttore e che deve essere determinata conformemente a quanto disposto all'articolo 7 del suddetto regolamento. Se del caso, questa resa è arrotondata all'unità (ettolitri per ettaro) inferiore.
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