Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 apr 1986
Nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (3) e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione (4), il testo del punto « España » è sostituito dal seguente: « ESPAÑA: SENPA (Servicio Nacional de Productos Agrarios) Calle Beneficencia 8 28004-Madrid Teléfonos: 2 22 29 61 2 22 91 20 2 21 65 30 Telex: SENPA 23427 E ».
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