Art. 1
Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3155/85 è sostituito dal seguente:
In vigore dal 7 apr 1986
« 2. Se si procede a un adeguamento di questo tipo, gli elementi di cui all', paragrafo 2, lettera b), fissati anticipatamente restano invariati ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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