Art. 3

Art. 3

In vigore dal 4 apr 1986
1. Il trasformatore che non ha trasmesso le comunicazioni di cui all' per la campagna o le campagne che servono di riferimento per la ripartizione delle quote è considerato come un nuovo trasformatore ai sensi del paragrafo 2. Se un trasformatore ha trasmesso le suddette comunicazioni per una delle campagne che servono di riferimento per la ripartizione delle quote, omettendo di trasmetterle per uno dei due anni successivi o per entrambi si considera che non abbia esercitato un'attività produttiva durante la campagna o le campagne per le quali sono state omesse le comunicazioni. 2. Se i trasformatori non hanno fabbricato i prodotti di cui all', paragrafo 1, durante il periodo che serve da riferimento o se si applicano le disposizioni del paragrafo 1, primo comma, l'aiuto a tali trasformatori, appresso denominati nuovi trasformatori, è limitato a un quantitativo pari al 2 % al massimo del quantitativo totale della quota. Le autorità spagnole determinano il quantitativo che può beneficiare dell'aiuto e lo ripartiscono equamente fra i nuovi trasformatori. Se il quantitativo non è assegnato, totalmente o in parte, a nuovi trasformatori, tale quantitativo o, secondo il caso, la rimanenza di esso viene ripartito equamente tra gli altri trasformatori. 3. Se un'impresa rinuncia, totalmente o in parte, a trasformare il quantitativo assegnato oppure cessa la propria attività senza essere stata rilevata da un'altra impresa, le autorità spagnole ripartiscono equamente fra gli altri trasformatori il quantitativo reso disponibile.
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