Art. 2

Art. 2

In vigore dal 4 apr 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 1 dell'1. 1. 1981, pag. 17.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:987:oj#art-2