Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. (2) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1. (3) GU n. C 68 del 24. 3. 1986. (4) Parere reso il 6 marzo 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (5) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1. (6) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 1.
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