Art. 2
In vigore dal 25 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(2) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.
(3) GU n. C 68 del 24. 3. 1986.
(4) Parere reso il 6 marzo 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(6) GU n. L 163 del 21. 6. 1984, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:964:oj#art-2