Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1986. Per il Consiglio Il Presidente G. BRAKS (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 44.
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