Art. 1 · Il regolamento (CEE) n. 1594/83 è modificato come segue:

Art. 1

Il regolamento (CEE) n. 1594/83 è modificato come segue:

In vigore dal 25 mar 1986
1) all', paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: « Tale controllo deve essere esercitato dal momento dell'entrata dei semi nell'impresa sino alla loro trasformazione in olio o alla loro incorporazione in alimenti per animali o alla loro uscita dall'impresa senza aver subito lavorazioni. »; 2) i testi degli articoli da 3 a 8 sono sostituiti dai testi seguenti: « Articolo 3 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per identificazione, l'atto con il quale l'organismo competente dello stato membro attesta, su richiesta dell'interessato, che, per il quantitativo di semi di colza, di ravizzone o di girasole che forma oggetto della domanda, l'importo dell'aiuto da concedere è quello valido il giorno della presentazione della domanda. L'identificazione dei semi ha luogo dopo il loro ingresso nell'impresa dove saranno trasformati e prima della loro trasformazione, salvo eccezione decisa secondo la procedura dell'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, in particolare per quanto riguarda i semi entrati in giorni non lavorativi. 2. Su richiesta della parte interessata, lo stato membro procede all'identificazione dei semi. L'importo dell'integrazione è quello valido il giorno in cui lo stato membro interessato procede all'identificazione: - dei semi di colza, di ravizzone e di girasole nell'oleificio in cui avviene la trasformazione, oppure - dei semi di colza e di ravizzone nell'impresa di produzione di alimenti per animali in cui avviene l'incorporazione. Tuttavia, l'importo dell'integrazione valido il giorno di presentazione della domanda per la parte del certificato di cui all' relativa alla fissazione anticipata, adattato conformemente ai semi identificati nell'oleificio o nell'impresa di produzione di alimenti per la durata di validità della parte di certificato relativa alla fissazione anticipata.
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