Art. 1
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1105/68, il testo del paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 25 mar 1986
« 7. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, gli stati membri attuano tutte le misure atte per garantire l'osservanza del disposto del paragrafo 4.
A tal fine:
a) procedono, segnatamente per i costituenti di cui al paragrafo 4, al controllo del tenore di estratto secco sgrassato;
b) possono prevedere analisi supplementari;
c) fatte salve le disposizioni relative all'armonizzazione dei metodi d'analisi, i metodi di riferimento da utilizzare ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono i seguenti:
- dosaggio dell'estratto secco sgrassate:
NORMA ISO-DIS (1) 6731
- dosaggio delle materie grasse:
NORMA ISO-1211: 1984 oppure NORMA ISO-DIS (1) 7208
- determinazione del punto di congelamento:
NORMA ISO-DIS (1) 5764.
(1) Nel testo valido il 26 marzo 1986 ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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