Art. 4

Art. 4

In vigore dal 25 mar 1986
1. Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, l'importo della restituzione alla produzione applicabile per 100 chilogrammi di zucchero bianco è fissato in base al prezzo del mercato mondiale dello zucchero bianco maggiorato di un importo forfettario di 7 ECU per 100 chilogrammi di zucchero bianco, del prezzo del glucosio nonché del prezzo dello zucchero comunitario. 2. Per le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 il prezzo dello zucchero è pari al prezzo del glucosio. 3. Dalla campagna di commercializzazione 1988/1989 in poi il prezzo dello zucchero viene adattato in base all'eventuale differenza tra il prezzo del mercato mondiale dello zucchero bianco e il prezzo del glucosio. L'adattamento di cui al primo comma viene effettuato: a) per la campagna di commercializzazione 1988/1989, in ragione del 25 % della differenza constatata; b) per la campagna di commercializzazione 1989/1990, in ragione del 50 % della differenza constatata, a meno che durante la campagna precedente, in seguito a circostanze impreviste, l'aiuto allo zucchero sia stato tale da perturbare l'industria dell'amido. In tal caso il passaggio all'adattamento del 50 % non ha luogo e sono rivedute le modalità di questo regime. 4. Per l'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 si intende: a) per prezzo dello zucchero sul mercato mondiale: il prezzo dello zucchero comunitario diminuito della media delle restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco constatate nel periodo di riferimento in oggetto, previa detrazione di un importo forfettario di 7 ECU per 100 chilogrammi; b) per prezzo del glucosio: il doppio del prezzo del granturco constatato sul mercato della Comunità, diminuito del doppio delle restituzioni alla produzione, riferite a 100 chilogrammi di granturco, di cui beneficiano i prodotti amilacei utilizzati per la fabbricazione dei prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86; c) per prezzo dello zucchero comunitario: il prezzo d'intervento dello zucchero bianco maggiorato della quota di magazzinaggio. 5. La revisione delle modalità prevista al paragrafo 3, secondo comma, lettera b), viene effettuata secondo la procedura prevista dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81. 6. Prima della fine della campagna di commercializzazione 1989/1990, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regime nonché appropriate proposte relative al seguito da dare a tale regime.
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