Art. 2
In vigore dal 24 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 24 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
G. BRAKS
(1) GU n. C 68 del 24. 3. 1986.
(2) GU n. C 354 del 31. 12. 1985, pag. 10.
(3) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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