Art. 2 · I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

Art. 2

I quantitativi minimi, per contratto e per prodotto, sono i seguenti:

In vigore dal 24 mar 1986
a) 10 tonnellate per i prodotti disossati, b) 15 tonnellate per tutti gli altri prodotti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:866:oj#art-2