Art. 13

Art. 13

In vigore dal 24 mar 1986
1. Nel caso contemplato all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna di vino destinato all'elaborazione di vino alcolizzato viene presentato per approvazione all'organismo d'intervento competente al più tardi il 21 aprile 1986. L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione al più tardi il 10 giugno 1986. 2. L'elaborazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione e al più tardi il 31 luglio 1986. 3. La distillazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto dopo il 31 agosto 1986. 4. L'elaboratore presenta all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino che gli sono stati consegnati durante il mese trascorso. 5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto, calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato, pari a: - 2,16 ECU per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II, - 3,53 ECU per i vini da tavola rossi del tipo R III, - 1,96 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A I, - 5,18 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A II, - 6,01 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A III. Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta, al più tardi il 30 giugno 1986, una domanda all'organismo d'intervento competente, corredandola di una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è richiesto l'aiuto o di una ricapitolazione di tali documenti. Gli stati membri possono esigere che le copie o la ricapitolazione di cui al secondo comma siano vistati da un organismo di controllo. L'aituto è versato al più tardi tre mesi dopo la comprovata costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data in cui è stato approvato il contratto o la dichiarazione. 6. Con riserva dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione viene svincolata soltanto se, al più tardi il 28 novembre 1986, è stato comprovato: - che il quantitativo totale di vino che figura nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato; - che il prezzo di acquisto del vino è stato pagato al produttore entro i termini previsti all', paragrafo 2. Se tali prove non sono fornite al più tardi il 28 novembre 1986, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato. Tuttavia se tali prove sono presentate dopo lo scadere del termine previsto, ma anteriormente al 1o marzo 1987, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'importo versato. Qualora si constati che l'elaboratore di vino alcolizzato non ha pagato al produttore il prezzo previsto, l'organismo d'intervento versa al produttore, entro il 1o aprile 1987, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello stato membro del produttore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:856:oj#art-13