Art. 12

Art. 12

In vigore dal 24 mar 1986
1. L'importo dell'anticipo di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è versato entro i tre mesi successivi alla presentazione della costituzione della cauzione. 2. Con riserva dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata soltanto dietro presentazione, anteriormente al 1o novembre 1986, della prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato e, eventualmente, della prova che il pagamento del prezzo d'acquisto del vino è stato effettuato entro in termini previsti. Se queste prove sono presentate dopo la scadenza del termine previsto, ma anteriormente al 1o febbraio 1987, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione.
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