Art. 11
In vigore dal 24 mar 1986
Il distillatore è tenuto a comprovare all'organismo d'intervento, entro un termine di quattro mesi successivo alla data di presentazione della prova di distillazione del quantitativo totale di vino che figura nel contratto, che egli ha pagato il prezzo minimo di acquisto di cui all', paragrafo 1, entro un termine di cui all', paragrafo 2.
Se tale prova non è fornita entro il termine fissato, l'aiuto versato è recuperato dall'organismo d'intervento. Tuttavia, se detta prova è presentata dopo la scadenza del termine, ma al più tardi il 28 febbraio 1987, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.
Qualora si constati che il distillatore non ha pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto, l'organismo d'intervento versa al produttore, entro il 1o maggio 1987, un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello stato membro del produttore.
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