Art. 7

Art. 7

In vigore dal 24 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1. (2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39. (3) GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 1. (4) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1. (6) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1. (1) GU n. L 249 del 18. 9. 1985, pag. 5.
Storico versioni

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