Art. 7
In vigore dal 24 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 88 del 28. 3. 1985, pag. 1.
(4) Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.
(5) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
(6) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.
(1) GU n. L 249 del 18. 9. 1985, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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