Art. 3

Art. 3

In vigore dal 24 mar 1986
Fatta salve l'applicazione dell'articolo 14 ter del regolamento (CEE) n. 337/79, il prezzo d'acquisto dei vini da tavola da conferire alla distillazione obbligatoria è fissato a: - 1,59 ECU per % vol di alcole e per ettolitri, per i vini da tavola bianchi del tipo A I, - 1,71 ECU per % vol di alcole e per ettolitro, per i vini da tavola rossi del tipo R I o R II.
Storico versioni

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