Art. 2
Entro il 30 marzo 1986 sono stabilite:
In vigore dal 24 mar 1986
- la ripartizione della produzione secondo le classi di resa;
- le tabelle progressive di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 854/86.
Le tabelle di cui al primo comma, secondo trattino, sono fissate in modo da garantire che il quantitativo da distillare al prezzo d'acquisto, di cui all'articolo 41, paragrafo 6, primo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, sia almeno pari a:
- 1 900 000 ettolitri nella regione 3,
- 950 000 ettolitri nella regione 4.
Storico versioni
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