Art. 9 · 1. Sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79:

Art. 9

1. Sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79:

In vigore dal 24 mar 1986
- i produttori che nella campagna viticola hanno ottenuto un quantitativo di vino da tavola inferiore a 50 hl, e - i produttori che, indipendentemente dal quantitativo di vino da tavola prodotto nella campagna viticola, sono tenuti, previe eventuali detrazioni ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, a consegnare alla distillazione obbligatoria un quantitativo globale di vino da tavola inferiore a 5 hl. 2. Sono esonerati dall'obbligo di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 i produttori degli stati membri la cui produzione complessiva di vino da tavola è inferiore a 25 000 hl.
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