Art. 8

Art. 8

In vigore dal 24 mar 1986
Il quantitativo che ogni produttore soggetto all'obbligo della distillazione è tenuto a distillare è stabilito applicando al volume di cui all' una percentuale determinata in funzione: - della resa per ettaro relativa al volume di produzione in causa, stabilita in conformità dell'; - della tabella di coefficienti progressivi, stabilita conformemente all', paragrafo 2, per la regione nella quale è situata l'azienda del produttore.
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