Art. 5

Art. 5

In vigore dal 24 mar 1986
1. Sulla base delle comunicazioni degli stati membri, di cui all'articolo 41, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79, si procede alla ripartizione della produzione di vino da tavola di ogni regione per classe di resa. Queste classi sono definite tenendo conto del volume di vino da tavola da distillare nella regione considerata e della percentuale che detto volume rappresenta rispetto alla produzione di vino da tavola della regione. Le classi suddette sono fissate sulla base delle classi di resa previste dal regolamento (CEE) n. 2102/84. 2. Quando viene messa in atto la distillazione obbligatoria si fissa, per ogni regione, una tabella di coefficienti progressivi in funzione delle classi di resa di cui al paragrafo 1. Questi coefficienti sono fissati ad un livello tale da garantire che, tenuto conto degli esoneri prevedibili ai sensi dell', il volume totale derivante dalla loro applicazione ai quantitativi appartenenti ad ogni classe di resa per una regione corrisponda al volume di distillazione previsto per tale regione.
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