Art. 18
In vigore dal 24 mar 1986
1. Nel caso di cui all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna all'elaborazione del vino alcolizzato è presentato, per approvazione, all'organismo d'intervento competente entro il 30 giugno.
L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura d'approvazione entro quindici giorni dalla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.
2. L'elaborazione del vino alcolizzato non può essere effettuata dopo il 31 luglio.
3. La distillazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione ed entro il 31 agosto.
4. Entro il giorno 10 di ogni mese l'elaboratore invia all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino consegnatigli nel mese precedente. 5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia di un aiuto, calcolato per ettolitro e per titolo alcolometrico volumico effettivo del vino prima della trasformazione in vino alcolizzato e fissato al momento della messa in atto della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.
Per beneficiare dell'aiuto, entro e non oltre il 31 ottobre l'elaboratore presenta all'organismo d'intervento competente la domanda e la documentazione di cui all' del regolamento (CEE) n. 2179/83.
L'aiuto è versato entro tre mesi dalla data di presentazione della prova dell'avvenuta costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e, comunque, successivamente alla data di approvazione del contratto o della dichiarazione.
6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata soltanto se, entro il 1o marzo successivo, è fornita la prova che:
- il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato distillato,
- il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore entro il termine di cui all', paragrafo 2.
Lo svincolo della cauzione ha luogo proporzionalmente ai quantitativi per i quali tali prove sono state fornite.
Se le prove di cui al primo comma sono presentate dopo la scadenza del termine, ma anteriormente al 1o giugno, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione.
Se si constata che l'elaboratore di vino alcolizzato non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, entro il 1o luglio, l'organismo d'intervento versa al produttore un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello stato membro del produttore.
Storico versioni
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