Art. 2
In vigore dal 18 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a partire dal 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1986.
Per la Commissione
COCKFIELD
Vicepresidente
(1) GU n. L 20 del 27. 1. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 324 del 5. 12. 1985, pag. 12.
Storico versioni
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