Art. 1 · Il testo dell'articolo 14 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 137/79 è modificato dal testo seguente:

Art. 1

Il testo dell'articolo 14 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 137/79 è modificato dal testo seguente:

In vigore dal 18 mar 1986
« 1. Per l'applicazione degli del presente regolamento, le navi iscritte, a titolo permanente, ai registri delle autorità competenti sul piano locale ("registros de base"), delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla non sono considerate come navi degli stati membri. 2. Le autorità doganali del porto d'immatricolazione o di armamento di una nave da pesca iscritta, a titolo permanente, ai registri delle autorità competenti sul piano locale ("registros de base") delle isole Canarie, di Ceuta e Melilla non possono rilasciare a tali navi blocchetti di formulari T2M ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:804:oj#art-1