Art. 3
In vigore dal 18 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.
(2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 9.
(3) GU n. L 71 del 17. 3. 1983, pag. 17.
(4) GU n. L 32 del 3. 2. 1984, pag. 15.
(5) GU n. L 71 del 17. 3. 1983, pag. 24.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:790:oj#art-3