Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6. (2) GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 9. (3) GU n. L 71 del 17. 3. 1983, pag. 17. (4) GU n. L 32 del 3. 2. 1984, pag. 15. (5) GU n. L 71 del 17. 3. 1983, pag. 24.
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