Art. 4 · Denuncia

Art. 4

Denuncia

In vigore dal 14 mar 1986
1. Ogni persona fisica o giuridica nonché ogni associazione non avente personalità giuridica, che agisce a nome di un'industria della Comunità a dieci, della Spagna o del Portogallo, che si ritiene lesa o minacciata da importazioni oggetto di dumping può introdurre una denuncia per iscritto. 2. La denuncia deve contenere sufficienti elementi di prova relativi all'esistenza del dumping e al pregiudizio che ne deriva. 3. La denuncia può essere introdotta presso la Commissione o presso uno stato membro che la trasmette alla Commissione. La Commissione invia agli stati membri copia di ogni denuncia da essa ricevuta. 4. La denuncia può essere ritirata, nel qual caso la procedura può essere interrotta, a meno che tale interruzione sia contraria all'interesse della Comunità. 5. Quando si costata, dopo consultazione degli stati membri interessati, che la denuncia non fornisce elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta, il ricorrente viene debitamente informato. 6. Quando, in mancanza di una denuncia, uno stato membro è in possesso di elementi di prova sufficienti in relazione sia a un dumping sia a un conseguente pregiudizio per un'industria della Comunità a dieci, della Spagna o del Portogallo, esso li comunica tempestivamente alla Commissione che ne invia copia agli altri stati membri.
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