Art. 3 · Pregiudizio

Art. 3

Pregiudizio

In vigore dal 14 mar 1986
1. Il pregiudizio è determinato soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni costituiscono, per via degli effetti del dumping e della sovvenzione, la causa del pregiudizio, ossia se arrecano o minacciano di arrecare un pregiudizio notevole ad una industria stabilita nella Comunità a dieci, in Spagna o in Portogallo, oppure ritardano sensibilmente la creazione di siffatta industria. I pregiudizi causati da altri fattori, quali il volume e i prezzi di importazioni non oggetto di dumping o la contrazione della domanda, che, singolarmente o combinati fra loro, esercitano altresì un'influenza negativa sull'industria della Comunità a dieci, della Spagna e del Portogallo, non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping. 2. La valutazione del pregiudizio si basa sui fattori seguenti che, né singolarmente, né riuniti, possono necessariamente fornire un orientamento decisivo: a) il volume delle importazioni oggetto di dumping, soprattutto se si è verificato un notevole incremento in termini assoluti o relativamente alla produzione o al consumo nella Comunità a dieci, in Spagna o in Portogallo; b) i prezzi delle importazioni oggetto di dumping, soprattutto se si è verificata una notevole riduzione del prezzo rispetto a quello praticato nella Comunità a dieci, in Spagna o in Portogallo; c) le conseguenti ripercussioni sull'industria interessata, quali risultano dalle tendenze reali o virtuali di fattori economici indicativi come: - produzione, - sfruttamento del potenziale, - riserve, - vendite, - quota di mercato, - prezzi (ossia il calo dei prezzi o la prevenzione dei rialzi di prezzo che altrimenti si sarebbero verificati), - profitti, - rendimento degli investimenti, - liquidità, - occupazione. 3. La determinazione della minaccia di pregiudizio deve effettuarsi soltanto quando sia chiaramente previsto che una determinata situazione minaccia realmente di trasformarsi in effettivo pregiudizio. A questo proposito si può tener conto dei seguenti fattori: a) il tasso d'incremento delle esportazioni oggetto di dumping verso la Comunità a dieci, la Spagna o il Portogallo; b) la capacità di esportazione del paese d'origine o di esportazione, che già esiste o che esisterà in un prevedibile futuro e la probabilità che le ulteriori esportazioni vengano destinate alla Comunità a dieci, alla Spagna o al Portogallo. 4. L'effetto delle importazioni oggetto di dumping deve essere valutato in rapporto alla produzione del prodotto simile nella Comunità a dieci, in Spagna o in Portogallo, quando i dati disponibili permettono di definirla distintamente. Quando la produzione del prodotto simile nella Comunità a dieci, in Spagna o in Portogallo non costituisce un'entità distinta, l'effetto delle importazioni oggetto di dumping è valutato in relazione alla produzione del gruppo o della gamma di produzione maggiormente affine e comprendente il prodotto simile per il quale possono essere ottenuti i necessari elementi di informazione. 5. Per « industria della Comunità a dieci, della Spagna o del Portogallo » si intende il complesso dei produttori di prodotti simili della Comunità a dieci, o della Spagna o del Portogallo o di quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione notevole della produzione comunitaria totale di tali prodotti; tuttavia: - ove taluni produttori siano legati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l'esistenza di dumping l'espressione « industria della Comunità a dieci, della Spagna o del Portogallo » può essere interpretata come riferita esclusivamente al resto dei produttori; - in circostanze eccezionali, la Comunità a dieci può, per quanto riguarda la produzione considerata, essere suddivisa in due o più mercati competitivi ed i produttori all'interno di ogni mercato possono essere considerati rappresentanti una industria della Comunità a dieci se: a) i produttori di detto mercato vendono la totalità o quasi della loro produzione del prodotto considerato su tale mercato, e b) la domanda su detto mercato non viene soddisfatta in modo considerevole da produttori del prodotto considerato stabiliti altrove nella Comunità. In questo caso, l'esistenza di un pregiudizio può essere affermata anche se una parte notevole dell'industria totale della Comunità a dieci non viene colpita da detto pregiudizio, a condizione che le importazioni oggetto di dumping si concentrino sul mercato isolato di cui trattasi e che, inoltre, le importazioni oggetto di dumping causino pregiudizio ai produttori di tutti o quasi tutti i prodotti presenti su detti mercati.
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