Art. 8

Art. 8

In vigore dal 14 mar 1986
1. L'offerta è rifiutata se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo valido per la gara particolare, tenuto conto eventualmente della destinazione. 2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, aggiudicatario è colui che offre il maggior prezzo rispetto al prezzo minimo per la destinazione del burro indicata nell'offerta. 3. Se, prendendo in considerazione varie offerte che indichino gli stessi prezzi per lo stesso deposito e per lo stesso paese destinatario del burro o che comportino la stessa differenza rispetto al prezzo minimo considerato, si supera il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione è effettuata ripartendo il quantitativo disponibile proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle offerte in questione. 4. Gli obblighi derivanti dalla gara non sono trasmissibili.
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