Art. 19

Art. 19

In vigore dal 14 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11. (4) GU n. L 51 del 28. 2. 1986, pag. 1. (5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1. (6) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5. (7) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1. (8) GU n. L 62 del 5. 3. 1986, pag. 10. (1) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6. (3) GU n. L 349 del 27. 12. 1985, pag. 1. ALLEGATO Destinazioni Zona C 2 (1) India Pakistan. (1) Definita nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81.
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