Art. 19
In vigore dal 14 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.
(4) GU n. L 51 del 28. 2. 1986, pag. 1.
(5) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(6) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 5.
(7) GU n. L 190 del 14. 7. 1976, pag. 1.
(8) GU n. L 62 del 5. 3. 1986, pag. 10.
(1) GU n. L 272 del 26. 9. 1981, pag. 19.
(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.
(3) GU n. L 349 del 27. 12. 1985, pag. 1.
ALLEGATO
Destinazioni
Zona C 2 (1)
India
Pakistan.
(1) Definita nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1098/68, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2283/81.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:765:oj#art-19