Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 mar 1986
I limiti quantitativi comunitari in materia di traffico di perfezionamento passivo di cui all'allegato VII, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3588/82 sono modificati e ripartiti tra gli stati membri per il 1986 come indicato all'allegato B.
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