Art. 2

Art. 2

In vigore dal 7 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 3 marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 21 del 28. 1. 1986, pag. 12.
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