Art. 2

Art. 2

In vigore dal 6 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica ai contratti già stipulati. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9. (4) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.
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