Art. 1
Il regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue:
In vigore dal 6 mar 1986
1. All', paragrafo 4, terzo comma i termini « 12 giorni » sono sostituiti dai termini « 15 giorni ».
2. All'articolo 4, paragrafo 4, i termini « 60 giorni » sono sostituiti dai termini « 90 giorni ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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