Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1986. Per la Commissione Frans ANDRIESSEN Vicepresidente (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. (3) GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12. (4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3. (5) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1. (6) GU n. L 5 dell'8. 1. 1986, pag. 5. (7) GU n. L 246 del 15. 9. 1984, pag. 12.
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