Art. 3
In vigore dal 5 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12.
(4) GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.
(5) GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.
(6) GU n. L 5 dell'8. 1. 1986, pag. 5.
(7) GU n. L 246 del 15. 9. 1984, pag. 12.
Storico versioni
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