Art. 1
All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 249/77, al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:
In vigore dal 4 mar 1986
« Fintantoché il Consiglio non abbia fissato per la campagna 1985/1986 il prezzo d'intervento e di riferimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, il valore dei cereali in provenienza dalle scorte d'intervento è determinato, a decorrere dal 1o agosto 1985 e per quanto riguarda il frumento duro dal 1o luglio 1985, applicando al quantitativo uscito dal magazzino d'intervento il prezzo d'acquisto stabilito
- in conformità degli del regolamento (CEE) n. 2124/85 per quanto concerne il frumento tenero, l'orzo, il granoturco, la segala ed il sorgo,
- conformemente all', paragrafi 1 e 3 della decisione 85/329/CEE per quanto concerne il frumento duro ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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