Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 feb 1986
Per il periodo 1o marzo - 31 dicembre 1986, l'importo del premio di magazzinaggio per gli scampi e i granchi è fissato come indicato in allegato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:660:oj#art-1