Art. 7

Art. 7

In vigore dal 28 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986. Per la CommissioneCOCKFIELDVicepresidente (1)GU n. L 302 del 15. 11. 1985. (2)GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1. (3)GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. ALLEGATO I Importi compensativi adesione applicabila al momento dell'esportazione di merci di cui al regolamento (CEE) n. 3035/80 dalla Comunità dei Dieci verso la Spagna e verso il Portogallo (1) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II Importo compensativi adesione, applicabili all'importazione di merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80n nella Comunità dei Dieci, in provenienza dalla Spagna e dal Portogallo (5) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Importi compensativi adesione per adeguare il tasso delle restituzioni concesse all'esportazione dalla Spagna e dal Portogallo di merci di cui al regolamento (CEE) n. 3035/80, destinate a paesi terzi (1) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV Importi compensativi adesione per adeguare gli elementi mobili applicabili alle importazioni in Spagna o in Portogallo di merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80, provenienti dai paesi terzi (5) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO V Importi compensativi adesione concessi all'esportazione di merci di cui al regolamento (CEE) n. 3035/80 negli scambi tra la Spagna e il Portogallo >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VI Importi compensativi adesione riscossi all'importazione di merci di cui al regolamento (CEE) n. 3033/80 negli scambi tra la Spagna e il Portogallo >SPAZIO PER TABELLA>
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