Art. 2

Art. 2

In vigore dal 28 feb 1986
1. Per il periodo compreso fra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986, le quantità «obiettivo» di cui all`articolo 84 dell`atto di adesione, sono frazionate come segue: a) per quanto riguarda il latte e la crema di latte, della voce 04.01 della tariffa doganale comune, in presentazioni diverse dagli imballaggi di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: - marzo: 25 000 t, - aprile: 20 000 t, - maggio: 15 000 t, - giugno: 5 000 t, - luglio: 5 000 t, - agosto: 5 000 t, - settembre: 15 000 t, - ottobre: 20 000 t, - novembre: 25 000 t, - dicembre: 25 000 t. b) per quanto riguarda gli altri prodotti, in ragione di un decimo al mese. 2. Le quantità «obiettivo» valide per gli anni 1987, 1988 e 1989 sono frazionate per mese in ragione di un dodicesimo totale. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), le quantità «obiettivo» sono frazionate per mese in funzione delle possibilità di assorbimento stagionale dei prodotti da parte del mercato spagnolo. 3. Inoltre, per quanto riguarda i formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune, la quantità «obiettivo» di cui all`articolo 84 dell`atto di adesione è ripartita per categorie. Per il periodo compreso fra il 1o marzo e il 31 dicembre 1986, la ripartizione è la seguente: 1. Emmental, Gruyère: 1 850 t, 2. Formaggi a pasta erborinata: 2 670 t, 3. Formaggi fusi: 800 t, 4. Parmigiano reggiano, Grana Padano: 100 t, 5. Havarti: 900 t, 6. Altri: 7 680 t.
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