Art. 5 · Quando gli importi compensativi adesione sono riscossi dallo stato membro esportatore:

Art. 5

Quando gli importi compensativi adesione sono riscossi dallo stato membro esportatore:

In vigore dal 28 feb 1986
1. Il documento di transito comunitario o il documento che giustifica il carattere comunitario utilizzato per il prodotto relativamente al quale la dichiarazione di esportazione è stata accettata e per il quale deve essere riscosso un importo compensativo adesione reca, nella casella «Designazione delle merci», una delle diciture seguenti: «Tiltraedelsesudligningsbeloeb opkraevet: De Ti- Den nye bestemmelsesmedlemsstats navn», «Beitrittsausgleichsbetraege erhoben: Zehnergemeinschaft- Name des neuen Bestimmungsmitgliedstaates», «Ejisvtika posa «prosxvrhshss» poy exoyn eispraxuei: EOK tvn Deka - onoma toy neoy kratoyss meloyss proorismoy», «Accessioncompensatory amount charged: EEC of 10 - name of new Member State of destination», «montantes compensatorios de «adhesión» percibido: CEE de los diez nombre del nuevo Estado miembro de destino», «Montants compensatoires «Adhésion» perçu: CEE à dix - nom du Nouvel État membre de destination», «Importi compensativi adesione riscossi: CEE a 10 - nome del nuovo stato membro», «compenserend bedrag toetreding geheven: EEG-10 - naam van de nieuwe Lid-Staat van bestemming», «Montante compensatório «Adesão» cobrado: CEE dos Dez- nome do Novo Estado-membro de destino». 2. Le merci accompagnate da un documento di transito comunitario o dal documento che giustifica il carattere comunitario recante una delle diciture di cui al paragrafo 1, ove siano immesse in consumo in uno stato membro diverso da quello il cui nome figura nella dicitura, sono considerate provenienti dallo stato membro di destinazione iniziale. 3. Se il livello dei prezzi dello stato membro di destinazione iniziale indicato nel documento di transito di cui al paragrafo 1 è inferiore a quello dello stato membro di destinazione effettiva, quest`ultimo riscuote l`importo compensativo adesione applicabile agli scambi tra i due stati membri in causa. 4. Se le merci accompagnate da un documento di transito comunitario o dal documento che giustifica il carattere comunitario recante una delle diciture di cui al paragrafo 1 sono immesse in consumo in uno stato membro diverso da quello inizialmente previsto, non può essere concesso alcun importo compensativo adesione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:594:oj#art-5