Art. 1
Le disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (CEE) n. 1785/81 non si applicano ai quantitativi:
In vigore dal 28 feb 1986
a) di zucchero prodotti a partire da barbabietole o da canne raccolte in Spagna o in Portogallo anteriormente al 1o marzo 1986,
b) d'isoglucosio prodotti in Spagna e in Portogallo anteriormente al 1o luglio 1986.
Storico versioni
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