Art. 1
Ai fini del presente regolamento si intende per:
In vigore dal 28 feb 1986
a) zucchero:
- lo zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido, della voce 17.01 della tariffa doganale comune;
- lo sciroppo di zucchero delle sottovoci ex 17.02 D II e ex 21.07 F IV della tariffa doganale comune;
b) isoglucosio: il prodotto ottenuto dal glucosio o dai suoi polimeri, contenente in peso, allo stato secco, almeno il 10 % di fruttosio, qualunque sia il suo tenore di fruttosio oltre tale limite, e compreso nelle sottovoci 17.02 D I e 21.07 F III della tariffa doganale comune;
c) nuovi stati membri: la Spagna e il Portogallo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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