Art. 4
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano provenienti
In vigore dal 28 feb 1986
1. dalla Comunità dei Dieci:
a) i prodotti originari della Comunità dei Dieci,
b) i prodotti che si trovano in libera pratica in uno degli stati membri della Comunità dei Dieci,
c) i prodotti ivi ottenuti in regime di perfezionamento attivo, per i quali è stato ivi riscosso il prelievo compensativo;
2. dalla Spagna:
a) i prodotti originari della Spagna,
b) i prodotti che vi si trovano in libera pratica,
c) i prodotti ivi ottenuti in regime di perfezionamento attivo, per i quali è stato ivi riscosso il prelievo compensativo;
3. dal Portogallo:
a) i prodotti originari del Portogallo,
b) i prodotti che vi si trovano in libera pratica,
c) i prodotti ivi ottenuti in regime di perfezionamento attivo, per i quali è stato ivi riscosso il prelievo compensativo.
Storico versioni
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