Art. 4 · Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano provenienti

Art. 4

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano provenienti

In vigore dal 28 feb 1986
1. dalla Comunità dei Dieci: a) i prodotti originari della Comunità dei Dieci, b) i prodotti che si trovano in libera pratica in uno degli stati membri della Comunità dei Dieci, c) i prodotti ivi ottenuti in regime di perfezionamento attivo, per i quali è stato ivi riscosso il prelievo compensativo; 2. dalla Spagna: a) i prodotti originari della Spagna, b) i prodotti che vi si trovano in libera pratica, c) i prodotti ivi ottenuti in regime di perfezionamento attivo, per i quali è stato ivi riscosso il prelievo compensativo; 3. dal Portogallo: a) i prodotti originari del Portogallo, b) i prodotti che vi si trovano in libera pratica, c) i prodotti ivi ottenuti in regime di perfezionamento attivo, per i quali è stato ivi riscosso il prelievo compensativo.
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